Art. 17.
(Musica dal vivo).

      1. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita con strumenti musicali tradizionali o elettrici quali chitarra, basso, batteria, tastiere, strumenti a fiato, strumenti ad arco e altri strumenti.
      2. Nelle esecuzioni dal vivo è vietato l'utilizzo anche parziale di supporti o di apparecchiature che contengono musica preregistrata. A tale fine il responsabile del gruppo musicale deve rilasciare al gestore del locale o all'organizzatore della manifestazione musicale, prima dell'inizio di questa, apposita dichiarazione sottoscritta che attesti che il gruppo musicale si esibirà suonando dal vivo.
      3. L'esecuzione musicale che fa uso parziale e non preponderante di musica preregistrata, effettuata da un massimo di due esecutori e in locali che non consentono la presenza di un pubblico superiore alle cento persone, è definita come «parzialmente dal vivo» e consente di beneficiare della defiscalizzazione dell'imposta sugli intrattenimenti pari al 50 per cento. A tale fine il responsabile dell'esecuzione musicale deve rilasciare al gestore del locale o all'organizzatore della manifestazione musicale, prima dell'inizio di questa, un'apposita dichiarazione sottoscritta che attesta che l'esecuzione rientra nelle fattispecie di cui al presente comma.
      4. Il gestore del locale o gli organizzatori della manifestazione musicale possono beneficiare della defiscalizzazione dell'imposta sugli intrattenimenti solo se in possesso delle dichiarazioni di cui ai commi 2 o 3.

 

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      5. Agli ispettori della SIAE o agli organi di polizia è consentito effettuare verifiche a campione sui supporti o sulle apparecchiature eventualmente adoperati dai musicisti, per constatare che la manifestazione musicale rientri effettivamente nelle fattispecie di cui ai commi 2 o 3.
      6. In caso di mendace dichiarazione rilasciata ai sensi dei commi 2 o 3, si applica, a carico dei responsabili, una sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, fatte salve l'eventuale denuncia per frode commerciale o eventuali ulteriori responsabilità di ordine penale.